Testamento olografo: non è necessaria la querela di falso per contestarne l’autenticità

Testamento olografo: non è necessaria la querela di falso per contestarne l’autenticità
18 Ottobre 2018: Testamento olografo: non è necessaria la querela di falso per contestarne l’autenticità 18 Ottobre 2018

Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha affermato che “la parte che contesti l’autenticità del testamento olografo non è tenuta a proporre querela di falso, ma deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e grava su di essa l’onere della prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo” (Cass. Civ., sez II, sentenza 3 settembre 2018, n. 21555).

La decisione in esame segue il più recente orientamento delle Sezioni Unite, sentenza 15 giugno 2015, n. 24163, che ha rinnovato il precedente orientamento giurisprudenziale per il quale, al fine di attribuire ad un testamento olografo il carattere di apocrifo, era invece presupposto necessario presentare querela di falso.

Nel caso di specie, un erede citava in giudizio avanti al Tribunale di Voghera i propri fratelli, chiedeva fosse accertata la propria qualità di unico erede di sua madre, in forza del testamento olografo di costei.

Alcuni dei convenuti, costituendosi in giudizio, disconoscevano l’autenticità del testamento.

Il Tribunale, a fronte della perizia grafologica esperita, rigettava la domanda attorea e tale decisione veniva confermata dalla Corte d’appello di Milano e, quindi, impugnata con ricorso per cassazione.

Il ricorrente, con il primo motivo, assumeva che “ai fini di negare l’autenticità della scheda testamentaria, i convenuti avrebbero dovuto proporre querela di falso”.

La Suprema Corte rigettava il ricorso atteso che le “Sezioni Unite, componendo un conflitto di giurisprudenza, hanno stabilito che la parte che contesti l’autenticità del testamento olografo non è tenuta a proporre querela di falso, ma domanda accertamento negativo”.

Per la Corte di Cassazione, quindi, la Corte d’appello di Milano, aveva dichiarato il testamento apocrifo basandosi sull’esame delle risultanze istruttorie, comprensive non solo della consulenza d’ufficio, ma anche della documentazione allegata dalle parti (tra cui alcune scritture di comparazione).

A fronte delle predette risultanze, la Corte d’appello aveva quindi “correttamente applicato i principi in ordine alla ripartizione dell’onere della prova e non vi è stata omessa pronuncia”.

 

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